La gara per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dello spazzamento stradale per i prossimi 5 anni si è svolta regolarmente ed è stata affidata legittimamente alla ditta Div.A del gruppo Termotetti di Gioia Sannitica, mentre sin dall’inizio andava esclusa dalla procedura concorsuale la ditta Arno Imprese del gruppo Offreda di Alvignano perché non in possesso dei requisiti tecnici e finanziari.
A stabilirlo il Tar della Campania nella sentenza emessa sul ricorso presentato dall’impresa locale, arrivata seconda dietro Termotetti, contro l’aggiudicazione del servizio Rsu, gestito con risultati alquanto discutibili dal 2005 in poi, all’azienda gioiese da parte del Comune.
I giudici amministrativi della ottava sezione presieduta da Ferdinando Minichini, non sono neppure entrati nel merito del reclamo di Arno Imprese, difeso dall’avv. Adele Ferraro, atteso che in prima battuta hanno esaminato le ragioni del Comune, difeso dall’avv. Stefano La Marca, ed accolto in toto il ricorso incidentale presentato da Termotetti, difeso dall’avv. Eleonora Marzano, contro la mancata esclusione dell’azienda di Offreda perché carente dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica fissati nel bando di gara, per mancata indicazione della data di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, dei servizi svolti negli ultimi tre anni e, inoltre, la esibizione solo in fotocopia della polizza fideiussoria onde non sarebbe possibile appurare l’autenticità della sottoscrizione.
Secondo Termotetti, inoltre, le dichiarazioni rese dall’impresa ausiliaria Eco Rima ai sensi dell’art. 38 del codice degli appalti pubblici sarebbero state parziali ed incomplete ed anche il punteggio ottenuto dalla seconda classificata per la propria offerta migliorativa sarebbe errato in quanto Arno Imprese aveva messo a disposizione dell’amministrazione un’isola ecologica di sua proprietà ubicata in zona altamente urbanizzata, quindi, inadatta al servizio da svolgere, sprovvista delle necessarie autorizzazioni, mancando anche il cronoprogramma di avvio dei servizi richiesto dal disciplinare di gara come contenuto essenziale dell’offerta tecnica.
Tutti rilievi questi accolti dal Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli che, nel dichiarare improcedibile il ricorso principale della ditta di Offreda, ha censurato le diverse carenze documentali e di requisiti di quest’ultima, ed ha scritto in sentenza chiaramente che la stessa “doveva essere infatti esclusa dalla procedura per non aver congruamente comprovato i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria, tra cui lo svolgimento nell’ultimo triennio 2010-2011-2012, in modo continuativo e ottimale, di servizi analoghi su uno o più Comuni, con un numero di abitanti non inferiore a 5.000; un volume d’affari medio annuo dichiarato ai fini IVA non inferiore ad euro 500 mila conseguito nello stesso triennio e riferito esclusivamente ai servizi di igiene urbana. La carenza di tali requisiti avrebbe dovuto comportare l’esclusione della società Arno Imprese dalla gara“.
Pertanto, i giudici hanno anche annullato i verbali di gara nella parte in cui ammettono e non escludono la società di Offreda, e condannato la stessa azienda al pagamento delle spese processuali per circa 8 mila euro in favore di Termotetti che così potrà continuare a gestire la raccolta differenziata fino all’ottobre 2019.
(Enzo Perretta)