Politica Provincia di Caserta

Elezioni regionali: vince De Luca. Ora “il nodo” della legge Severino

Vincenzo De Luca è il nuovo governatore della Campania.

L’ex sindaco di Salerno ha ottenuto il 41,15% (987.651 voti) rispetto al 38,37% (920.957 voti) di Stefano Caldoro, governatore uscente.

Più staccati gli altri candidati: Valeria Ciarambino 17.52% (420.617 voti), Salvatore Vozza 2.19% (52.768 voti), Marco Esposito 0.74% (17.857 voti).

Quello che ha pesato è stato indubbiamente l’astensionismo. Si è passati infatti dal 62,97% (3.114.075 votanti) delle precedenti elezioni regionali del 28/03/2010 all’attuale 51,93% (2.399.850 voti).

Nelle precedenti elezioni regionali del 2010, Caldoro vinse ricevendo 1.586.490 voti (54,25%) contro il 1.258.787 voti (43,04%) di De Luca.

Subito dopo la vittoria, De Luca ha detto “a caldo”: “Comincia una nuova stagione politica per la Campania e per Napoli all’insegna della trasparenza e della legalità. La Regione dovrà essere una casa di vetro. Daremo vita a una Giunta regionale competente e rappresentativa della società civile che deciderò in autonomia”.

Altrettanto “a caldo”, l’ex-governatore Caldoro ha dichiarato: “Ha vinto Salerno che ha portato a De Luca uno scatto di 110mila voti, ma ha pesato molto il trasformismo di De Mita e dei cosentiniani, passati con De Luca“.

Ora, sulla vittoria di De Luca, pesa maledettamente l’incognita della legge Severino: condannato in primo grado per abuso d’ufficio, De Luca è infatti ineleggibile.

Come infatti scrive Claudia Fusani su L’Huffington Post (http://www.huffingtonpost.it) “…mentre il neo governatore si proclama vincitore, dice “grazie a Renzi” e annuncia “una nuova stagione di legalità”, tecnici e giuristi del Pd stanno cercando di trovare la quadra di un enigma istituzionale-giuridico senza precedenti. Una quadra “ancora più problematica” osserva l’avvocato amministrativista Gianluigi Pellegrino, “considerato il combinato disposto della legge Severino e dello Statuto della Regione Campana che impediscono a De Luca di nominare un suo alter ego per ovviare alla sospensione obbligatoria ed immediata che la legge Severino prevede per gli amministratori locali condannati in primo grado”. De Luca, come è noto, è condannato a un anno e due mesi per abuso di ufficio.

Pellegrino è, dopo la professoressa Paola Severino che l’ha scritta, uno dei massimi esperti delle legge.

E’ stato lui a firmare il ricorso in Cassazione che riporta la giurisdizione circa gli effetti della legge al giudice naturale e lo sottrae al giudice amministrativo che aveva accolto la domanda di De Magistris. L’impedimento per il De Luca “è doppio”, sostiene Pellegrino: “Non solo la legge Severino, ma anche lo Statuto della Campania consegnano nei fatti una regione senza governo”. De Luca, e con lui Renzi, hanno lasciato intendere nella vigilia del voto di puntare sui tempi tecnici dell’insediamento della giunta per fare in modo che venga nominato un vicepresidente facente funzioni per il periodo in cui il governatore non potrà esercitare le sue funzioni. La legge prevede 18 mesi. Possono essere meno se e quando il giudice ordinario darà la sospensiva della sospensione. O se dovesse, prima di quel tempo, intervenire una sentenza di assoluzione.

Ma questo “gioco sui tempi” è nei fatti impossibile!

Da ora inizia un tempo neutro per tutti, sono i giorni che la Corte d’Appello impegnerà per proclamare gli eletti. A quel punto, come dice la legge Severino, De Luca “sarà subito sospeso perché – insiste Pellegrino – palazzo Chigi (sentito prefetto e ministro dell’Interno, ndr) accerta immediatamente la sospensione”. Significa che il premier deve prendere atto di un fatto automatico, “già operativo in base alla legge”.

Ma anche nell’ipotesi estrema che questo non avvenga, scatta il secondo impedimento costituito dallo Statuto della regione che ha fatto scelte che rafforzano il ruolo dell’assemblea del consiglio regionale.

Pellegrino cita il testo del fondamentale norma regionale: “Il Presidente non può nominare la giunta e quindi neppure il vicepresidente prima di aver esposto il programma di governo in una specifica seduta del Consiglio che ne deve discutere; ma c’è di più”; a quel punto, sempre secondo il dettato dello Statuto regionale, “le nomine di giunta e vice presidente, che solo allora possono essere fatte, non sono definitive perché devono essere sottoposte a una nuova seduta del Consiglio regionale che deve esprimere il gradimento”.

Non è finita: “Se il gradimento dovesse essere negato, il Presidente deve motivare o indicarne un altro”. Insomma, il percorso di insediamento e della presa di possesso delle funzioni è assai vincolata. E, conclude Pellegrino, “è del tutto escluso che questo percorso lo possa fare il vicepresidente della Regione”. A maggior ragione “è del tutto escluso che lo possa fare un Presidente che deve ritenersi sospeso per legge dal momento stesso in cui viene proclamato; sospensione che il Presidente del Consiglio dei ministri è vincolato ad accertare e dichiarare come sussistente sin dalla proclamazione”.

Il caso De Luca non è, più, a questo punto, qualcosa che può essere risolto giocando sui tempi. Questa scelta – sinora la più quotata – sarebbe “una violazione delle procedure per la formazione del governo”, un atto grave che presupporrebbe il commissariamento da parte del governo e della Presidenza della Repubblica.

Non resta che la soluzione legislativa: un decreto “non di modifica, ma ad integrazione della legge Severino” e che “delega la guida vicaria della regione a qualcuno che non è stato nominato dal governatore sospeso”.

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