La settimana scorsa avevamo provato a disegnare la road map che ha portato all’esclusione della JuveCaserta dalla serie A.
Nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza di ulteriori particolari sul ricorso depositato al TAR Lazio dal collegio difensivo della società bianconera nei confronti di FIP, CONI, LegA e Vanoli Cremona.
Ne parleremo dettagliatamente, martedì 26 dalle ore 19,35, nel corso della prima puntata stagionale di Cestisticamente Parlando. Restate sintonizzati su Radio PRIMARETE e preparatevi ad esprimere le vostre opinioni inviando e-mail a diretta@radioprimarete.it o sms al nr. 338.99.48.576.
Per ora ri-mettiamoci comodi (caffè e altri generi di conforto sotto mano…) perché faremo un lungo accenno dei tanti argomenti che proveremo a rendere comprensibili in trasmissione, nonostante alcuni aspetti complessi ed ostici per i non addetti al lavori, difficilmente sintetizzabili in poche parole.
Speriamo dunque di dare appeal alla discussione anche se, ovviamente, avremmo preferito presentare l’opening al PalaMaggiò contro Milano.
Cominciamo da una premessa, necessaria e dal peso ponderale piuttosto rilevante: l’esclusione della JC è stata determinata a seguito del parere espresso dalla Com.Te.C. nella riunione tenutasi a Roma il 13 luglio alle ore 12,30.
Primo interrogativo: come è possibile che il quotidiano “La Gazzetta dello Sport” (vedasi rassegna stampa della Legabasket del 13 luglio), alla data del 12, conoscesse nel merito le determinazioni della Com.Te.C così nel dettaglio da indicare la violazione dei punti 1 e 3 della delibera FIP 346/2017? La Rosea cita: “…indiscrezioni filtrate ieri da Bologna (dunque il giorno 11 luglio, ben due giorni prima della riunione di Roma del 13 alle 12,30 in cui sarebbe stato espresso il parere)”.
Complotto? Certamente no, la logica complottista – lo ribadiamo! – non ci appartiene, né vogliamo indurvi a ragionamenti “strani”, ma da cronisti onesti proviamo a fare una fedele cronaca dei fatti.
Per esporre i fatti, dando spazio alle due parti (CONI/FIP/Cremona e Juve) riteniamo di dover partire, necessariamente dal provvedimento del 26 luglio scorso, pubblicato il 12 settembre, dunque (è un fatto) il giorno dopo il deposito del ricorso al TAR della JC.
Avendo presentato un ricorso “al buio”, la JC dovrà integrare con note (che non conosciamo) le sue ragioni all’udienza del 3 ottobre. La JC denuncia comunque: “…l’assoluta malafede del CONI che, nel ritardare il deposito delle motivazioni, ha scientemente cercato di impedire alla ricorrente di poter adire la giustizia amministrativa al fine del riconoscimento delle proprie ragioni“.
Il Collegio del CONI ha, di fatto, rigettato l’impugnativa avverso la delibera del C.F. della FIP perché la JC non avrebbe provato quanto sostenuto “…nel termine perentorio indicato dalla Comtec (10/7/2017), ma il 14/7/2017“.
Il Collegio si è espresso, sostanzialmente, sul parametro (non rispettato secondo la Com.Te.C) Ricavi/indebitamento/patrimonio: la JC “non avrebbe attestato l’avvenuto ripianamento della carenza relativa all’eccedenza dell’indebitamento, accertata per € 266.401“.
Davanti al Collegio la JC ha contestato, essenzialmente, tre aspetti esplicitati in dettaglio nel ricorso al TAR: la rateizzazione (ottenuta il 6/7 luglio) del debito Equitalia; gli errori di calcolo commessi (ed ammessi in parte) dalla Com.Te.C in sede di quantificazione del debito tributario e il ripianamento del passivo mediante rinuncia da parte dei soci alla restituzione di finanziamenti concessi per € 219.256 (circostanza che avrebbe soddisfatto il requisito del punto 1 della Delibera 346/2017). Ci sarebbe in effetti un altro punto, quello relativo all’importo di € 160.000 che la Com.Te.C. imputa alla JC per violazione del punto 3 della citata Delibera (per non aver pagato le spettanze al 31/3/2017 ai tesserati) non menzionato espressamente dal CONI nella sua decisione.
FIP e Vanoli Cremona hanno contestato la “confusione da parte della JC tra rottamazione dei ruoli e rateizzazione“; rilevato che manca “ipotesi di rottamazione, per la mancata prova della concessione della rateizzazione da parte della Agenzia delle Entrate“; evidenziato che il requisito del rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio doveva essere soddisfatto al 31/3/2017 ed infine che le rinunce al credito e la copia del bilancio approvato al 31/5/2017 sarebbero pervenuti in FIP solo il 14/7/2017 e non entro il termine perentorio del 10/7/2017. La rinuncia sarebbe inefficace perché la Com.Te.C impone che “i versamenti siano eseguiti su conti correnti bancari intestati alla società…la rinuncia al credito non determina alcun versamento, se ne trae che quella modalità di estinzione del debito non sarebbe idonea“.
Come è intuibile il ruolo della Com.Te.C è di primaria importanza in questa vicenda (sebbene il suo parere non sia vincolante per la FIP) anche perché, come sottolineano i legali della JC: “…procedendo al ricalcolo unilaterale (di dubbia legittimità) dei parametri ufficiali, stravolgendone…il computo, richiamando le risultanze della verifica ispettiva effettuata in data 26/6/2017, comunicava che al 30/6/2017 non risultano rispettati i requisiti necessari per l’ammissione al Campionato…”, per cui“facultava”la JC a regolarizzare, inviando “idonea documentazione” entro il termine perentorio del 10 luglio 2017. Ovviamente la JC ha sostenuto di aver fornito “argomentazioni inconfutabili supportate da idonea documentazione…nel pieno rispetto del termine” (10 luglio).
“Stravolgendo completamente la realtà” la Com.Te.C avrebbe invece “perseverato nella preannunciata ed illegittima determinazione di osteggiare l’iscrizione della squadra…legittimo il sospetto di una inamovibile volontà nel voler perseguire un obiettivo precostituito“.
Il giorno dopo la riunione della Com.Te.C. (ore 12,30 del 13/7/2017 a Roma), in base al parere consultivo, la FIP ha deliberato, gettando nel dramma il popolo bianconero.
I legali della JC hanno anche evidenziato un particolare che, sommersi da un dolore straziante, in tanti abbiamo dimenticato: l’indagine della Procura FIP (la n. 107/16/17) aperta per accertare la regolarità dei pagamenti maturati dai tesserati 2016/17 che è stata archiviata il 3 agosto, “guarda caso dopo il rigetto“.
In sintesi, rilevata “la regolarità e completezza della documentazione inviata, nei termini previsti”, gli accertamenti della Com.Te.C. riferiti alla situazione contabile a tutto il febbraio 2017 (dunque poco prima del 31/3/2017) hanno attestato la regolarità dei pagamenti da parte della JC “con buona pace dei rilievi mossi con riferimento alla voce “Debiti verso il personale” inizialmente indicati in 0 dalla ricorrente e poi lievitati a € 160.000 in ragione dei rilievi mossi dalla Com.Te.C.”.
Nel merito (il discorso si fa noiosamente tecnico ed ostico per coloro che non sono tributaristi), i legali contestano gli addebiti della Com.Te.C per violazione dei più volte citati punti 1 e 3 della Delibera 346/2017 (rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e regolarità dei pagamenti al 30/4/2017 dei tesserati 2016/17, compresi i lodi esecutivi emessi dal C.P.C.A della LegA e dalla FIBA–BAT).
Le violazioni, in estrema sintesi, scaturiscono dalle ormai famigerate voci “debiti tributari” quantificati dalla Com.Te.C. e dai € 160.000 per “debiti verso il personale compreso vertenze”.
Entreremo nel dettaglio martedì 26 nel corso di Cestisticamente Parlando; in questa sede anticipiamo che la JC contesta, ovviamente, “..le conclusioni cui giunge la COM.TE.C, nel dare atto, relativamente alla preventiva contestazione operata in data 30/6/2017, dell’avvenuto rateizzo del debito erariale da parte della società” che “ex se avrebbe dovuto assorbire la contestazione” e non sarebbe giustificata “…la successiva rettifica del parametro, illegittimamente operata dall’Organo di Controllo, sulla base di un debito che successivamente la stessa COM.TE.C dà per rateizzato, e dunque non più sussistente nell’ammontare (illegittimamente) indicato in delibera”.
Contestando il ragionamento della Com.Te.C (che ritiene sussistente, al 31/3/2017, un’eccedenza di indebitamento di € 266.401), la JC scrive che la Commissione “erra macroscopicamente” e sottolinea che, al 31/5/2017, erano appostati in bilancio crediti dei soci per finanziamenti infruttiferi per complessivi € 295.932,46, di cui € 219.256 già a bilancio al 31/3/2017. Per tali crediti i soci (Iavazzi e Caserta Città del Basket), il 30/6/2017, avevano già formalizzato la rinuncia alla restituzione destinandoli a riserva in conto capitale. Il versamento dei € 219.256, al 31/3/2017, secondo i legali è “…condizione ex se ampiamente sufficiente ad operare il riequilibrio del parametro, per come pur inconferentemente calcolato dalla COM.TE.C“.
La JuveCaserta contesta che la “..COM.TE.C perviene alla somma totale del presunto indebitamento di € 266.401,00 rettificando, il parametro al 31/3/2017 trasmesso nei termini di regolamento, con l’inserimento, nei “debiti tributari”, di € 638.008,00, nonché inserendo di € 160.000,00 per “debiti verso il personale compreso vertenze”. Entrambi gli importi sarebbero errati perché la Commissione avrebbe imputato a “debiti tributari” € 728.005 (di cui € 638.008 inseriti successivamente) per non aver “decontato” dal debito erariale € 49.337,49 che, come poi riconosciuto dalla stessa Com.Te.C., è stata annullata, nel febbraio 2017, della Commissione Tributaria di Caserta.
I legali casertani scrivono che la contestazione della Com.Te.C sulle due voci è errata anche perché: “…inserendo, nei debiti tributari, l’importo al netto delle Cartelle annullate, l’indebitamento si riduce ad € 217.064,00…si ridurrebbe ulteriormente ad € 172.064 qualora si deconti, come è giusto sia, da € 160.000,00 la somma di € 45.000 non dovuta, già al 31/3, relativa alla questione Sacripanti. Ne consegue l’assoluta erroneità della rettifica operata dalla COM.TE.C, quantomeno nel suo ammontare“. Conseguentemente, riducendosi l’importo da ripianare, esso “…risultava ampiamente coperto dal finanziamento infruttifero di € 219.256 presente già nel bilancio al 31/3/2017“.
Gli errori di calcolo e la rinuncia al credito avrebbero già dovuto sanare, secondo gli esperti casertani, i punti 1 e 3 della Delibera 346/2017. A ciò si aggiunge un’altra fondamentale questione relativa sempre ai debiti tributari: il 06 e 07 Luglio 2017 la JC ha “…ottenuto da Equitalia n. 3 provvedimenti con i quali è stata concessa la rateizzazione complessiva del debito erariale di € 614.255,09 rispettivamente in 62, 48 e 60 mesi”. Pertanto la Commissione avrebbe dovuto provvedere alla rettifica del prospetto dei parametri al 31/3/2017, annotando nei debiti tributari, con scadenza oltre i 12 mesi, le sole rate in scadenza nel periodo 31/3/2017 – 31/3/2018, pari ad € 106.084.
Operata la riduzione dell’importo a € 101.033,00 comprendente debiti non ancora iscritti a ruolo “…non sussiste alcuno squilibrio…nonostante l’intero appostamento della somma di € 160.000,00 nella voce “debiti verso il personale”, quantunque aggiunta su (errato) impulso COM.TE.C.”.
In pratica, il ragionamento della JC pare questo: se la Com.Te.C. (nella verifica ispettiva del 26/6/2017) ha imposto prescrizioni e operato una rettifica in pejus del parametro al 31/3/2017, avrebbe anche dovuto valutare la “…successiva favorevole condizione, frutto dell’adoperarsi della società e dell’ennesima prolusione di sforzi economici del socio di riferimento con consequenziale “contro rettifica” (recte aggiustamento) del parametro proprio in ragione dell’ottenuto rateizzo, e dall’avvenuto saldo“, iscrivendo “…a debito dei predetti importi, per come ricalcolati alla luce delle presentate istanze, non sussistesse alcuna carenza da ripianare nel prospetto dei parametri”.
Quanto ai famosi lodi e debiti verso i tesserati, di cui a Caserta si è discusso per mesi con dovizia di particolari, la Com.Te.C. ha valutato in € 160.000 tale voce che determina in modo consistente l’eccedenza indebitamento/ricavi.
Al riguardo la JC sostiene che anche tale assunto è errato in quanto la somma non era dovuta almeno per i € 45.000 non dovuti e relativi al lodo proposto da Sacripanti definito dal Tribunale FIBA favorevolmente per la JC con addebito di spese al coach.
Il collegio difensivo casertano definisce poi “sconcertante” la contestazione mossa per “un presunto mancato adempimento di non meglio specificati “lodi”…inesistenti alla data del 30/4/2017″ e cita come emblematico il caso iscritto al registro BAT n. 1009/17 di Czyz + altri/Juve Caserta. La Com.Te.C ha contestato il mancato pagamento che “si asserisce riscontrato il 26/6/2017“, ma l’istanza di arbitrato (quindi nemmeno il lodo) è stata notificata alla JC soltanto due giorni dopo, il 28/6/2017. Il polacco, come ricordiamo, lasciò Caserta per andarsi ad operare negli USA (nonostante il parere contrario dei consulenti medici esterni interpellati dalla JC), per cui la JC lo licenziò per giusta causa, provvedimento non impugnato dinanzi al competente Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato della LegA.
Anche altre procedure (oltre alla citata 866/2016 di Sacripanti, cioè la 915/16 di Siva e la 916/16 di Bobby Jones) al 30/4/2017 erano “pendenti” ma non definite, per cui secondo la JC è “Surreale l’esclusione di un club a cui si vorrebbe imporre il pagamento di pretesa da parte di tesserati ancorché insussistenti, come comprovato dalla controversia Sacripanti“.
Caserta contesta anche una disparità di trattamento con le altre sette società contestate dalla Com.Te.C, in quanto per loro “…il criterio della fotografia al 31/03/2017 non è stato tenuto in considerazione ed… è stato consentito di rettificare i parametri alla luce di fatti e circostanze successive al 31/3/2017“.
Delle altre società, una ha dimostrato “il pagamento ad allenatori e giocatori avvenuto ad Aprile 2017, nonché l’attestazione DURC attestante l’avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni INPS al 30/04/2017 cioè dopo il 31.3.17“. Un’altra ha depositato la liberatoria di un allenatore “datata 30/06/2017“. A un’altra ancora “…è stato permesso di rispettare il parametro tramite un assemblea straordinaria del 06/07/2017“.
E’ definita “clamorosa” la situazione di un top club che ha ripianato “un debito esorbitante” (si parla di alcuni milioni di euro) con “una semplice lettera di accompagnamento di una non meglio specificata s.r.l. successiva al 31/03/2017“. Per questa società le attestazioni per lodi favorevoli sono del 10/7/2017 e il modello IRAP per oltre € 90.000 è successiva al 31/03/2017 e sono stati valutati dalla Commissione, mentre “solo per la Juvecaserta non si è tenuto conto dei successivi accadimenti, ma si è ritenuto che la mancata dimostrazione del rispetto delle condizioni previste nella delibera 346/17 dovesse essere cristallizzata al 31/03/2017″, paventando che “la data del 10.07.17 assegnata? Forse è stata data solo per avvantaggiare le altre società in difficoltà con palese disparità di trattamento?”.
Infine, con perizia di un consulente tecnico di parte, considerato che, per tornare in A, la JC dovrebbe vincere ben cinque campionati (dalla D senior alla A2), i legali hanno anche quantificato un danno di oltre 22 milioni di euro!
Sin qui la nostra sintesi (considerate che il ricorso è composto da ben 28 pagine!).
Vi daremo ulteriori dettagli martedì 26 settembre, dalle ore 19.35, su Radio PRIMARETE nel corso di una trasmissione speciale di Cestisticamente Parlando (senza cesure/censure) aperta a tutti gli appassionati.
Stay tuned, a martedì!