Cronaca Provincia di Caserta

Sequestrati 50 appartamenti del complesso turistico “ITALY VILLAGE” a Baia Domizia

I Finanzieri della Compagnia di Mondragone,  unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca e della Stazione di Baia Domizia, hanno eseguito  il decreto con cui  il GIP presso  il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro  preventivo ai fini della successiva confisca di  circa una cinquantina di  unità  immobiliari  site all’interno del  complesso turistico  “ITALY VILLAGE” ubicato nel Comune di Sessa Aurunca in località Baia Domizia.

Gli  immobili  sono  stati  sequestrati  perché  oggetto  negli  anni  2014  –  2015  di una speculazione  edilizia  conseguente  ad  un’opera  di  lottizzazione  abusiva  posta  in  essere  da Luigi MENNILLO (San  Cipriano  d’Aversa,  20.05.1971),  imprenditore del  settore  edile  ora residente  in  Sessa Aurunca. che acquistò ad  ottobre  2014  l’intera  quota  di partecipazione  de “LA  SERRA  RESORT“,  società  “veicolo” appena  divenuta  proprietaria  dell’intero  villaggio turistico “ITALY  VILLAGK” di Baia Domizia (ex villaggio “LA SERRA“),  costruito alla fine degli  anni  ’60  in  “Zona  Residenziale  Turistica”  del  Comune  di  Baia  Domizia, peraltro sottoposta dal 2000 anche a vincolo turistico con apposita legge regionale.

Le indagini  coordinate da questa Procura  della Repubblica  hanno  infatti  accertato che il  MENNILLO, non .appena entrato  in possesso della  struttura alberghiera,  con più  operazioni catastali  provvedeva  a  frazionare  il  compendio  immobiliare  in  più  subalterni  lasciando  un corpo  principale e  una  serio di  bungalow  in  muratura di  diversa  metratura  con  destinazione alberghiera   e   creando   43   subalterni  (poi   divenuti   39)   con   destinazione   residenziale “economica”  (categoria  catastale  A/4)  così  da  poter  poi  vendere  questi  bungalow  a  privati acquirenti.

Questa  operazione, che  prevedeva   anche  alcuni  accorpamenti   e  fusioni   di  unità immobiliari  confinanti,  ha  comportato  la  perdita  della  unitaria destinazione  d’uso  turistica della  struttura  che  diveniva,  almeno  in  parte,   residenziale   in  violazione  della  vigente normativa   urbanistica,  integrando  pertanto   il  reato   di  lottizzazione  abusiva   previsto   e sanzionato dagli arti. 30 e 44 lett, e) del dpr 380/2001.

Peraltro  che l’acquisizione della struttura turistica fosse fin dall’inizio  preordinata alla successiva  illecita  speculazione  è  anche  emerso  dalle  numerose  testimonianze  dei  privati acquirenti  che  hanno  concordemente  dichiarato  alla  polizia  giudiziaria  che  il  MENNILLO faceva  visionare  le  unità  immobiliari ai  futuri  clienti  già  nell’estate  del  2014,  quando  non aveva alcun titolo in quanto non era né proprietario né socio della struttura.

Giova  segnalare  che  le  varie  operazioni  catastali  eseguite  a  valle  del  frazionamento, ovvero soppressioni,  fusioni  e cambi d’uso portano alla creazione  di unità immobiliari diverse dalla  configurazione  iniziale  del  villaggio  turistico.

Nel  particolare  vengono  vendute  dal MENNILLO n°41  unità immobiliari  delle 227 iniziali.

Nello specifico però ci sono state delle fusioni  per  alcune unità immobiliari che  hanno portato  alla creazione  di una unità  singola  a seguito  della fusione/accorpamento  di due unità immobiliari confinanti.

Tale  indagine pone  in  attenzione  il  fenomeno purtroppo  sempre  più  ricorrente  della lottizzazione abusiva presente nei nostri territori.

A  tal  fine,  si  precisa  che  ex  art.  art.  30,  1°  comma,  del  TU  n.  380/2001,  si  ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio:

–  quando  vengono iniziate opere  che  comportino  trasformazione urbanistica od  edilizia dei terreni  stessi  in violazione ielle  prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o  adottati, o comunque  stabilite dalle  leggi  statali  o  regionali  ovvero  senza  la  prescritta  autorizzazione (attività  materiale);

–  nonché  quando  tale  trasformazione  venga  predisposta   attraverso  il  frazionamento  e  la vendita o atti  equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione  alla natura del ierreno e alla  sua destinazione  secondo gli strumenti urbanistici, il numero,  l’ubicazione o  la eventuale previsione  di  opere  di  urbanizzazione ed  in  rapporto  ad elementi  riferiti  agli  acquirenti, denuncino in  modo  non  equivoco  la  destinazione  a  scopo edificatorio  (attività giuridica).

Questo  secondo  tipo di lottizzazione viene denominato  anche  “negoziale ” o  “cartolare” e si fonda   sulla  presenza   di   elementi  indiziari,  da   cui   risulti,   in  modo   non   equivoco,   la destinazione a scopo  edificatorio  del terreno.  Tali indizi, però, “non devono   essere presenti tutti  in  concorso fra  di  loro  in  quanto  è  sufficiente  anche  la presenza  di  uno  solo  di  essi, rilevante  ed  idoneo  a fare  configurare,  con  margini  di plausibile  veridicità,  la  volontà  di procedere a lottizzazione “.

Le summenzionate  attività illecite  (lottizzazione materiale e negoziale) possono  anche coesistere (ed. lottizzazione  abusiva  mista),  in  un  intreccio  di  atti  materiali  e  giuridici comunque  finalizzati  a  realizzare  una  trasformazione  urbanistica  e/o  edilizia  dei  terreni  e fabbricati  non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente, come tra l’altro, è avvenuto nella fattispecie concreta.

Sul  punto  la  Corte  Suprema  ha  ribadito  che  il  reato  di  lottizzazione  abusiva  può configurarsi  (Cass.,  Sez.  Unite,  28.11.2001,  Salvini  ed  altri,  nonché  Sez.  Ili:  13.6.2008,  n.24096,  Desimine  ed altri;  11.5.2005,  Stiffi   ed  altri;  1.7.2004,  Lamedìca  ed altri;  29.1.2001, Matarrese  ed altri; 30.12.1996, n. 11249, rie. P.M. inproc.  Urtis):

–   “in  presenza  di  un  intervento  sul  territorio  tale  da  comportare  una  nuova   definizione dell’assetto preesistente  in zona non  urbanizzata  o non sufficientemente    urbanizzata, per  cui esiste  la necessità  di attuare  le previsioni  dello strumento  urbanistico  generale  attraverso  la redazione  di  un piano  esecutivo  e  la  stipula  di  una  convenzione  lottizzatoria  adeguata  alle caratteristiche  dell’intervento di nuova realizzazione “;

–  ma  anche “allorquando  detto  intervento  non potrebbe  in  nessun  caso  essere  realizzato poiché,   per   le  sue   connotazioni   aggettive,   si  pone   in  contrasto   con  la   destinazione programmata del territorio comunale “.

Risulta  doveroso rilevare che, nella molteplicità  di forme che in concreto può assumere il reato  di lottizzazione  abusiva,   vi può essere  anche  la presenza  concorsuale  di una  pluralità di soggetti,  che possono  partecipare alla commissione  del fatto  con condotte anche  eterogenee e  diverse  da  quella  strettamente  costruttiva,  purché  ciascuno  di  essi  apporti  un  contributo causale alla verificazione  dell’illecito  e senza  che vi sia l’indefettibile necessità di un accordo preventivo.

Nel  caso  in esame  non vi sono riscontri di condotte poste in essere  dagli acquirenti che concretizzino un concorso  nel reato di lottizzazione abusiva,  non sono  stati provati preventivi accordi con il venditore,  né  un’effettiva  compartecipazione  dei terzi al frazionamento illecito a monte che integra la lottizzazione abusiva.

 

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