A metà dello scorso mese di dicembre l’ASL Caserta, con una delibera a firma del Direttore Generale Ferdinando Russo (nella foto di copertina), ha nominato i nuovi Direttori dei 12 Distretti Sanitari in cui è diviso il territorio di competenza dell’azienda sanitaria.
Confermata fino alla scadenza quinquennale dell’incarico Antonella Guida al Distretto 12 di Caserta, al Distretto 13 di Maddaloni venne nominato Attilio Roncioni; al Distretto 14 di Teano Salvatore Moretta; al Distretto 15 di Piedimonte Matese Antonio Orsi; al Distretto 16 di Marcianise Giovanni Delli Curti; al Distretto 17 di Aversa Antonietta Scalera; al Distretto 18 di Succivo Luigi Caterino; al Distretto 19 di Lusciano Vincenzo Iodice; al Distretto 20 di Casal di Principe Nicola Fontana; al Distretto 21 di Santa Maria Capua Vetere Francesco Frascaria; al Distretto 22 di Capua Annavincenza Di Fuccia; al Distretto 23 di Mondragone Severo Stefanelli.
Avverso la delibera del dicembre 2020, che ha suscitato all’interno dell’azienda non pochi malumori, vi sono stati anche ricorsi legali su uno dei quali vi è stata la pronuncia del Giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Maria Caroppoli.
In particolare, il Giudice del Lavoro, con ordinanza cautelare pubblicata in data 02/07/2021 ha statuito che: “… A parere di questo giudicante la norma di riferimento è da individuarsi nell’art 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992, qui da intendersi integralmente trascritto. Tale norma, di rango superiore rispetto alla normativa regionale e senz’altro non derogabile da una fonte secondaria, procedimentalizza l’iter selettivo da seguire per il conferimento, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, degli incarichi dirigenziali di struttura complessa”.
“A fronte di tale piano quadro normativo, appare evidente – è scritto nell’ordinanza – che l’ASL convenuta, ritenendo di poter operare in via del tutto discrezionale, ha proceduto alla selezione in palese violazione della procedura dettata dal legislatore, di talchè gli atti da essa adottati si pongano in violazione degli artt. 15, comma 7 bis1 e 15 ter del D.Lgs. 502/1992 nonché dei principi espressi dall’art. 19 del D.Lgs. 165/2001….
Il Giudice del Lavoro conclude: “…Ne consegue la nullità della delibera 237 del 16/10/2019 e degli atti alle stessa successivi atteso che l’ASL convenuta ha espletato la procedura comparativa in palese violazione di quanto previsto dalla norma superiore, omettendo in primo luogo di costituire la commissione di valutazione quale soggetto deputato alla valutazione comparativa dei candidati in un contesto di trasparenza ed imparzialità“.
Per l’avvocato Angelo Maietta, legale della FELSA-CISL di Caserta, che ha patrocinato il giudizio in difesa di uno dei precedenti direttori non riconfermato, l’ordinanza è espressione della sensibilità e dell’acume giuridico della magistratura sammaritana nel richiedere il rispetto delle regole del merito e della competenza nella nomina dei vertici delle pubbliche amministrazioni.