Al via alle modifiche della gestione della movida, l’ordinanza sindacale n.12 del 19.10.2023 decreta nuove normative.
Premesso che con D.L. 6/12/2011 n. 201 “misure urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei “conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Preso atto che l’art. 99 comma 1 della Legge regionale della Campania 21 aprile 2020 n. 7 “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11” rimette alla libera determinazione degli esercenti gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali sono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi. Premesso che, l’Autorità Amministrativa locale, in attuazione della Legge 214/2011 ed in virtù dell’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale può adottare ordinanze al fine di limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l’esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia, al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all’arredo urbano, alla tutela dell’ambiente urbano e alla salute degli abitanti.
Premesso ancora che le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e di limitazione delle
diffusioni sonore.
Visto l’art. 54 comma 4 e 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, il Sindaco, può adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l’altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool. Visto il verificarsi, soprattutto negli ultimi periodi, di episodi di violenza e di mancato rispetto delle più elementari norme di tutela dell’ambiente e del contesto urbano nonché di disturbo della quiete pubblica, che si verifica anche all’esito dell’eccessivo consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche.
Considerato che detti comportamenti hanno un impatto negativo sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, alimentando la sensazione di degrado urbano e comportamentale che questa Amministrazione intende combattere.
Vista la situazione di disagio e preoccupazione che i predetti comportamenti inducono nei cittadini residenti in prossimità dei pubblici esercizi. Vista la necessità di porre in essere un’efficace azione di contenimento del negativo fenomeno sopra descritto, appare opportuno adottare un provvedimento di disciplina dell’orario di chiusura degli
esercizi commerciali, in via temporanea e con riserva di porre in essere nel seguito ogni più opportuna iniziativa.
Visto che quanto sopra scritto implica la sussistenza delle condizioni contingibili e urgenti, in ragione del verificarsi degli eventi sopra esposti e del relativo disagio vissuto dai cittadini nonché della implicazione sulla pubblica incolumità.
Visto il D.L. 6/12/2011, n.201, convertito in legge 22/12/2011, n.214.
Visto il D.L. 24/01/2012, n.1, convertito in legge 24/03/2012, n.27.
Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n.248/2006.
Vista la Legge25/08/1991, n.287.
Visto il D.lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Vista la Legge 48/2017, art.8, che ha modificato l’art.50 del D.lgs. n.267/2000.
1. Orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con chiusura alle ore 01.00 per tutti i giorni della settimana, con tolleranza di 30 minuti per i
titolari rispetto agli avventori dell’ultima ora che non abbiano ancora terminato di consumare
quanto già ordinato, per le operazioni di sgombero e di pulizia del locale e delle aree esterne
legittimamente occupate.
2. Vendita di bevande alcoliche: in tutto il territorio comunale è consentita la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante, di bevande alcoliche e superalcoliche in vetro fino alle ore 22:00. Dopo detto orario e fino all’orario di chiusura come sopra riportato, è consentita la vendita e la somministrazione, sia in forma fissa che itinerante, di bevande alcoliche e superalcoliche solo in confezioni monouso non in vetro. Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:
• Attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
• Circoli privati;
• Attività artigianali;
• Attività di commercio;
• Distributori automatici;
3. Emissione sonore: fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalla
norme vigenti, la diffusione della musica deve essere contenuta all’interno dell’esercizio
stesso.
Per quanto sopra si richiama l’attenzione di tutti gli operatori esercenti la somministrazione di alimenti e bevande di voler esercitare la propria attività avendo cura che la stessa non rechi in alcun modo disturbo al resto dei cittadini, evitando ad esempio che l’eccesso dei rumori, quali schiamazzi degli avventori, diffusioni sonore e quant’altro) possano propagarsi all’esterno dei locali e risultare fastidiosi; si rammenta che l’art. 659 del Codice Penale che considera reato il disturbo alla quiete dei cittadini, si basa su “criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio ambientale piuttosto che riguardare il superamento o meno di determinati valori in termini di diffusione acustica.
Eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell’assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione. I titolari dei pubblici esercizi interessati, inoltre, hanno sempre l’obbligo di: controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, se autorizzati, nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale; rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant’altro costituisce a rendere indecoroso l’aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze.
La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:
• Prefettura di Caserta;
• Questura di Caserta;
• Commissariato di P.S. di Marcianise;
• Compagnia dei Carabinieri di Marcianise;
• Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise;
• Comando di Polizia Municipale di Marcianise;
La pubblicazione sul sito internet del Comune di Marcianise e all’Albo Pretorio. Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. L’inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui ai punti 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,00 a Euro 1.032,00 prevista dall’art. 8 e 10 della Legge n.287/1991, con pagamento in misura ridotta di euro 308,00. L’inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui al punto n.3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs n.267/2000 da euro 75,00 ad euro 450,00, con pagamento in misura ridotta di euro 150,00. A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dall’articolo 100 del TULPS che prevede la sanzione accessoria della sospensione
dell’attività per un periodo massimo di quindici giorni.
Pertanto si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in alternativa, entro giorni 30 al Prefetto della Provincia di Caserta, al TAR della Campania entro 60 giorni dall’entrata in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.